mercoledì 28 giugno 2006

Imposizione fiscale TOSAP su aree private a San Felice

Il Consigliere Cesare Lenisa

Segrate, 28 Giugno 2006

Al Sindaco di Segrate, sig. Adriano Alessandrini
All’ Assessore al Bilancio, dott. Giuseppe Coari
Al Presidente del Consiglio Comunale, ing. Saverio Candito

Oggetto : Imposizione fiscale TOSAP su aree private a San Felice Ai sensi del T.U. sulle autonomie locali, dello Statuto comunale e dell’art. 47 del vigente Regolamento del Consiglio comunale viene presentata la seguente

INTERROGAZIONE

Con richiesta di risposta scritta ed orale :

PREMESSO CHE

  • La società San Marco, concessionaria per la riscossione dei tributi comunali, concede autorizzazione ad occupazione di spazi ( con fioriere, tavolini, panchine ecc. ) antistanti le vetrine dei commercianti ed esercenti nel centro commerciale del quartiere San Felice, e riscuote la relativa imposta TOSAP.
  • Che tali spazi sono privati, di proprietà di condomini periferici e non del supercondominio, e non risultano costituite servitù di diritto, anche se “de facto” vengono utilizzati dai cittadini per l’accesso ai negozi ed esercizi.
  • Che tali spazi non sono pertanto neanche compresi in quelli definiti nella Convenzione fra il Comune di Segrate e la Milano San Felice Spa del 1971.
  • Che tale occupazione spesso comporta limitazioni al passaggio sui marciapiedi di carrozzine di bambini e disabili, oltre all’incremento dell’inquinamento acustico in una zona residenziale nelle ore serali dovuto alla presenza di avventori dei bar. Situazioni più volte evidenziate all’amministrazione del supercondominio o nelle assemblee dei proprietari.
  • Che il D. Lgs. 15-11-1993 n.ro 507 al Capo II, art. 38 commi 1 e 3 definisce i presupposti oggettivi delle aree soggette all’imposizione fiscale della TOSAP.
  • Che tali aree devono essere “appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile” di comuni e province, oppure “ aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio”.
  • Che le aree in oggetto non rientrano nelle fattispecie previste dal D. Lgs 507.
  • Che tale situazione è già stata evidenziata dallo scrivente un anno fa in Commissione Bilancio, in occasione della discussione del Bilancio Consuntivo 2004, ricevendo dall’assessore Coari assicurazioni sulla legittimità dell’imposizione TOSAP sulle aree private di San Felice, senza indicazioni dei riferimenti di legge 

CHIEDO
  • Quali siano i presupposti giuridici oggettivi o soggettivi considerati dall’amministrazione per giustificare l’imposizione fiscale TOSAP su spazi privati 
  • Nel caso prenda atto dell’illegittimità dell’imposizione fiscale, quali azioni di diritto di fatto intenda mettere in atto per sanare la situazione attuale nel quartiere San Felice ( ed in eventuali altri casi da evidenziare in futuro ).

Con l’occasione i più cordiali saluti.

Dott. Cesare Lenisa
Capogruppo Aria Nuova per Segrate